L’ampliamento del periodo di durata del trattamento trova applicazione sia per i nuovi indennizzi erogati ai sensi della citata legge n. 2/2009 sia per quelli precedenti ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009.
CONTRIBUZIONI INPS – Novità anno 2009.
Sono state rese note le variazioni intervenute, per l’anno 2009, in materia di contribuzione previdenziale e di misure a sostegno dell’occupazione.
Sulla scorta delle istruzioni operative emanate dall’INPS, si evidenziano di seguito i principali aspetti che interessano i nostri associati:
Contribuzione cigs e mobilità
La legge n. 2/2009 (Pacchetto “anticrisi”) ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Di conseguenza, anche per l’anno 2009 le aziende interessate dovranno continuare a versare la relativa contribuzione (0,90% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore).
Estensione disoccupazione involontaria
Viene ricordato che, con decorrenza dal periodo di paga “gennaio 2009”, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata estesa al personale dipendente dalle aziende pubbliche, da aziende esercenti pubblici servizi e da aziende private caratterizzate da stabilità d’impiego.
Compensazioni TFR
Fra le misure compensative a favore dei datori di lavoro che trasferiscono il TFR maturando alle forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di tesoreria Inps (aziende con più di 49 addetti), è previsto l’esonero dal versamento di quote di contribuzione dovute alla Gestione prestazioni temporanee.
Nel precisare che l’aliquota di esonero per l’anno 2009 è pari allo 0,21%, si rammenta che il beneficio spetta nella stessa percentuale della quota di TFR maturando corrisposto ai predetti organismi.
Proroga iscrizione liste mobilità lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti
La legge n. 2/2009 ha prorogato, fino al 31.12.2009, la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di aziende che occupino anche meno di 15 dipendenti.
Al riguardo, viene ricordato che i datori di lavoro che assumano lavoratori iscritti nelle predette liste potranno accedere alle relative agevolazioni contributive (contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti, ossia 10%) utilizzando gli specifici codici “P5 - P6 e P7”.
Incentivi per assunzione lavoratori disabili
I datori di lavoro che abbiano stipulato con il competente Servizio regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 13 della legge 68/99, convenzioni di inserimento lavorativo, manterranno il beneficio della fiscalizzazione fino all’ultima assunzione del disabile presente nella convenzione, essendo state rifinanziate le risorse destinate a tali agevolazioni.
Incentivi per assunzioni lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga anni 2009-2010.
Si ricorda che a favore dei datori di lavoro che assumano, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari degli interventi di cui sopra, è concesso un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione della contribuzione figurativa. L’Istituto si riserva comunque di fornire successivamente specifici chiarimenti sull’argomento.
Contribuzione di mobilità
Le aziende interessate potranno regolarizzare eventuali periodi contributivi pregressi entro il 16 luglio 2009, senza oneri aggiuntivi. Ai fini della compilazione della denuncia contributiva mensile (mod. DM10), gli stessi :
determineranno l’ammontare della contribuzione di mobilità dovuta e verseranno il relativo importo, preceduto dal previsto codice “M190”, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del citato modello; non indicheranno alcun dato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Misure compensative previdenza complementare e Fondo di tesoreria. I datori di lavoro interessati potranno recuperare la maggiore compensazione prevista per l’anno 2009, utilizzando il quadro “D” del mod. DM10 con i seguenti codici: