TRASMISSIONE GENERALITA’ ALLOGGIATI
L’emendamento afferma che: nei casi in cui il soggiorno ha una durata inferiore alle ventiquattro ore, la comunicazione degli alloggiati, deve avvenire “entro sei ore dall’arrivo del cliente”. Articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 (cosiddetto decreto “sicurezza bis”) ha ridotto sensibilmente i termini per la comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati all’autorità di…